Convenzione
Art. 50
50 / 76Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci
In vigore dal 5 gen 2006
Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci
1. Le Autorità dello Stato di residenza informano immediatamente i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore e di un tutore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato dì residenza e agii accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione dell'Autorità competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-50