Convenzione
Art. 49
49 / 76Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
In vigore dal 5 gen 2006
Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della libertà di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere altresì informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona soggetta alle suddette misure.
2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà, possano sia intrattenersi che corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorità competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari consolari di questo Stato.
3. Le Autorità competenti dello Stato di residenza assicurano, immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data in cui il cittadino dello Stato d'invio è stato fermato, arrestata o sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della libertà, l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza legale.
4. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano il cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.
Storico versioni
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