Art. 30 · Inizio e fine dei privilegi e delle immunità
Convenzione

Art. 30

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Inizio e fine dei privilegi e delle immunità

In vigore dal 5 gen 2006
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità 1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trova già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dalla data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal momento in cui diventano membri della famiglia o del personale privato. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole concessole a tale fine. 1 privilegi e le immunità dei membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Tuttavia, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le immunità continuano ad esistere fino al momento della loro partenza. 4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata. 5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle immunità fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
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