Art. 27 · Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare
Convenzione

Art. 27

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Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorità locali ad eccezione: a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell' della presente Convenzione; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell' della presente Convenzione; e) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell' della presente Convenzione; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all' della presente Convenzione. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono stabilmente. 4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-27