Art. 18 · Tutela della dignità dei funzionari e degli impiegati consolari
Convenzione

Art. 18

18 / 76

Tutela della dignità dei funzionari e degli impiegati consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Tutela della dignità dei funzionari e degli impiegati consolari Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari e gli impiegati consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro Iibertà calla loro dignità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-18