Art. 1
1 / 4Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 4 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;274#art-1