Accordo
Art. 6
6 / 21Conservazione del Patrimonio Culturale
In vigore dal 23 dic 2005
(Conservazione del Patrimonio Culturale)
Le due Parti contraenti promuoveranno:
a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.
b) le attività delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;
c) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento;
d) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;
e) iniziative di formazione specialistica.
Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attività svolte dalle missioni archeologiche.
Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-6