Accordo
Art. 13
13 / 21Cooperazione Scientifica e Tecnologica
In vigore dal 23 dic 2005
(Cooperazione Scientifica e Tecnologica)
Al fine di favorire il pieno sviluppo delle risorse umane, le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonché l'organizzazione di conferenze e seminari.
In particolare, si conferirà priorità ai seguenti settori:
- medicina e sanità;
- agricoltura, zootecnia e acquacultura;
- energia, risorse idriche ed ambiente;
- biotecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- scienze della terra e del mare;
- salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed urbanistico con l'uso di nuovi materiali e nuove tecnologie;
Nei settori sopra indicati, e in altri che verranno eventualmente identificati come prioritari, verranno incoraggiate la ricerca di base ed applicata, l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie. Le due Parti promuoveranno inoltre, la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitaria, con particolare riguardo al settore della medicina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-13