Art. 12 · Titoli di studio
Accordo

Art. 12

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Titoli di studio

In vigore dal 23 dic 2005
(Titoli di studio) Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno: a) lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi; b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria, accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio. La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-12