Art. 5
Protocollo

Art. 5

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In vigore dal 23 dic 2005
Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente dai coproduttori. La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati delle due Parti può consistere dal 20 all'8O per cento. Se necessario, un attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-5