Protocollo
Art. 3
16 / 27In vigore dal 23 dic 2005
In caso di necessità si potranno apportare modifiche al contratto di coproduzione del film. Tali modifiche dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione delle due Parti prima del termine di realizzazione della copia campione del film in coproduzione. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare di entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-3