Art. 13
Protocollo

Art. 13

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In vigore dal 23 dic 2005
Le Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzione, dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte italiana dovrà essere pari al numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte russa, poiché gli apporti finanziari delle parti dovranno essere eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico. Se nel corso di due anni di attività congiunta sarà avviata la produzione di un sufficiente numero di film che rispondano alle condizioni previste dal presente Protocollo, la Commissione mista italo-russa per la collaborazione nel settore della cinematografia, istituita dall'Accordo Cinematografico - - si riunirà per esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base dell'Accordo Cinematografico.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-13