Art. 11
Protocollo

Art. 11

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In vigore dal 23 dic 2005
All'ottenimento dello status di film nazionale in ciascuno degli Stati delle Parti potranno essere ammessi annualmente fino a sei film realizzati in coproduzione che rispondano alle seguenti condizioni: 1) avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare riconosciuti in conformità della legislazione delle Parti tali da presentare un interesse per il cinema europeo; 2) comportare una partecipazione minoritaria che potrà essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, non inferiore al 20 per cento del costo di produzione o, nel caso di film di costo superiore a 2.582.284,50 Euro o l'equivalente in rubli, non inferiore al 10 per cento; 3) avere condizioni fissate per l'ottenimento dello status di film nazionale dalla legislazione vigente nel Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. In ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari; 4) includere nel contratto di coproduzione del film disposizioni relative alla ripartizione dei proventi della distribuzione e diffusione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-11