Accordo
Art. 12
12 / 27In vigore dal 23 dic 2005
Al fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della cinematografia nell'interesse dei due Paesi le Autorità competenti istituiscono una Commissione Mista Italo-Russa sulle questioni della collaborazione nel settore della cinematografia, di seguito detta "Commissione".
La Commissione avrà il compito di:
1. esaminare i risultati della collaborazione messa in opera sulla base del presente Accordo e risolvere le questioni che sorgano nel corso della sua attuazione;
2. se necessario, elaborare proposte di modifica e di integrazione del presente Accordo;
3. risolvere le questioni legate al rispetto della parità quantitativa e percentuale della partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo delle due Parti alla produzione cinematografica congiunta, nonché dei mezzi finanziari e tecnici (inclusi teatri di posa e laboratori) dei coproduttori.
Le riunioni della Commissione si terranno a turno nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa una volta ogni due anni. Una riunione straordinaria della Commissione potrà essere convocata a richiesta dell'Autorità competente di una delle due Parti, in particolare nel caso di modifiche nella legislazione delle Parti sulla cinematografia oppure nel caso che insorgano altre circostanze che ostacolano l'applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-12