Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubbl Art. 2 Articolo 2 I film realizzati in coproduzione italo-russa o russo-italiana possono essere c Art. 3 Articolo 3 La decisione di realizzare un film in coproduzione è approvata dalle Autorità c Art. 4 Articolo 4 Per avere la possibilità di godere dei benefici previsti per la realizzazione d Art. 5 Articolo 5 La decisione delle Autorità competenti sul conferimento dello status di film na Art. 6 Articolo 6 Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorità competenti Art. 7 Articolo 7 I contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di qualsiasi tipo di Art. 8 Articolo 8 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in un Paese ne Art. 9 Articolo 9 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Copr Art. 10 Articolo 10 I film realizzati in coproduzione che siano presentati ai Festival internazion Art. 11 Articolo 11 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Feder Art. 12 Articolo 12 Al fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della cinematog Art. 13 Articolo 13 I1 presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda del Protocollo
Art. 1 Protocollo di cooperazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Ministero Art. 2 Articolo 2 Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film nazionale, alla Art. 3 Articolo 3 In caso di necessità si potranno apportare modifiche al contratto di coproduzio Art. 4 Articolo 4 L'apporto di ognuno dei coproduttori dovrà includere come minimo un elemento cr Art. 5 Articolo 5 Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le person Art. 6 Articolo 6 La coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal personale crea Art. 7 Articolo 7 Le riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle Parti; se Art. 8 Articolo 8 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di ciascun Art. 9 Articolo 9 L'equilibrio tra le partecipazioni dei coproduttori degli Stati delle due Parti Art. 10 Articolo 10 Le riprese nei teatri di posa, la sonorizzazione ed i lavori di laboratorio do Art. 11 Articolo 11 All'ottenimento dello status di film nazionale in ciascuno degli Stati delle P Art. 12 Articolo 12 Il sostegno finanziario alla coproduzione di un film può essere concesso ai pr Art. 13 Articolo 13 Le Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzi Art. 14 Articolo 14 Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'A Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360