Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 ago 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate. 3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell' della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE. 6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro". 7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi". 8. All', comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi". 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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