Art. 9
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Art. 9

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In vigore dal 19 lug 2005
Le Parti Contraeteti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-9