Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 19 lug 2005
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettorati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-4