Accordo
Art. 20
20 / 20In vigore dal 19 lug 2005
Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Esso potrà essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, in qualsiasi momento prescelto da ciascuna delle parti Contraenti.
Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmai in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che
entrambo le Parti decidano divetsamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Roma il 6 dicembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-20