Accordo
Art. 2
2 / 20In vigore dal 19 lug 2005
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-2