Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 19 lug 2005
Per dare applicazione al presente Accordo, le due parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si, riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare lo sviluppa della cooperazione culturale e redigere programmi esecutivi pluriennali.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-18