Art. 11
Accordo

Art. 11

11 / 20
In vigore dal 19 lug 2005
Le Parti Contraenti favoriranno l'interscambio di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-11