Art. 26
Accordo

Art. 26

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In vigore dal 17 lug 2005
1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potrà far cessare li presente Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte Contraente. La validità dei presente Accordo cesserà tre mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il 5/2/93 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni dei presente Accordo, prevarrà il testo inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Kazakhstan Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-26