Art. 16
Accordo

Art. 16

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In vigore dal 17 lug 2005
Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-16