Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
30 articoli
Accordo
Art. 1 ALLEGATO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE Dl PAS Art. 2 ARTICOLO 2 in accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti Contrae Art. 3 ARTICOLO 3 1. Agli effetti del presente Accordo è considerato "servizio regolare" il trasp Art. 4 ARTICOLO 4 I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di comune accordo dal Art. 5 ARTICOLO 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovrà essere eseguito in ba Art. 6 ARTICOLO 6 I vettori di una delle Parti Contraenti non possono effettuare trasporto intern Art. 7 ARTICOLO 7 1. Agli effetti dei presente Accordo, è considerato "servizio regolare di trans Art. 8 ARTICOLO 8 Agli effetti del presente Accordo è considerato "servizio occasionale": 1) (via Art. 9 ARTICOLO 9 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente art. 8 del presente Accor Art. 10 ARTICOLO 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precede Art. 11 ARTICOLO 11 1 Un vettore con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti Art. 12 ARTICOLO 12 1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita Art. 13 ARTICOLO 13 L'autorizzazione non è cedibile a terzi e può essere utilizzata solo dal vetto Art. 14 ARTICOLO 14 1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto di m Art. 15 ARTICOLO 15 1. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti determinano, in conformit Art. 16 ARTICOLO 16 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti r Art. 17 ARTICOLO 17 1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtù del pr Art. 18 ARTICOLO 18 1. Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata qua Art. 19 ARTICOLO 19 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati ai sen Art. 20 ARTICOLO 20 Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontie Art. 21 ARTICOLO 21 1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevat Art. 22 ARTICOLO 22 1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni d Art. 23 ARTICOLO 23 1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del pres Art. 24 ARTICOLO 24 Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, nè dagli Accordi Art. 25 ARTICOLO 25 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di Art. 26 ARTICOLO 26 1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360