Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 22 giu 2005
Le disposizioni dell' e dell' si applicano anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, definiti rispettivamente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-9