Accordo
Art. 26
26 / 26In vigore dal 22 giu 2005
Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del presente Accordò, su richiesta delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque almi dalla data della sua entrata in vigore, salvo che esse non concordino per iscritto che tale esame non è ritenuto necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Moldava ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra i testi italiano e moldavo, prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Moldova
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-26