Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tra Art. 3 Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale Art. 4 Informazioni relative alle infrazioni doganali Art. 5 Particolari tipi di informazioni Art. 6 Notifica Art. 7 Sorveglianza ed Informazioni Art. 8 Consegna controllata Art. 9 Articolo 9 Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefac Art. 10 Articolo 10 1. Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le c Art. 11 Articolo 11 Su richiesta, l'Amministrazione adita può autorizzare i comparire dinanzi ad u Art. 12 Articolo 12 1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate Art. 13 Mezzi per ottenere le informazioni Art. 14 Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente Art. 15 Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita Art. 16 Disposizioni relative ai funzionari invitati Art. 17 Articolo 17 1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utiliz Art. 18 Articolo 18 1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non inizierà fin Art. 19 Articolo 19 1. Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violar Art. 20 Articolo 20 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni dog Art. 21 Articolo 21 Le Amministrazioni doganali concordano congiuntamente intese tecniche dettagli Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è applicabile nei territori di entrambe le Parti Contraent Art. 23 Articolo 23 1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e pe Art. 24 Entrata in vigore Art. 25 Durata e denuncia Art. 26 Articolo 26 Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del pre Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360