Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 18 giu 2005
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-17