Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-15