Accordo
Art. 16
16 / 29In vigore dal 17 giu 2005
Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraeneì.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-16