Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viagg Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità compete Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autoriz Art. 6 I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Art. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasp Art. 8 Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio occasionale: 1) Trasporto sullo s Art. 9 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anc Art. 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del pres Art. 11 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effett Art. 12 1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al Art. 13 1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un Art. 14 1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra parte Contraente carichi di merci da Art. 15 1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicolo, Art. 16 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per Art. 17 1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il traspor Art. 18 1) I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valut Art. 19 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricol Art. 20 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporan Art. 21 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni Art. 22 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già impostato temporaneam Art. 23 1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione de Art. 24 Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di v Art. 25 1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Art. 26 Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, n Art. 27 La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che n Art. 28 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di Art. 29 ARTICOLO 29 1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della rice Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360