Art. 13 · LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

Art. 13

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LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

In vigore dal 12 mag 2005
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall' del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE"; c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'. Note all': - La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». - Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.
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