Art. 92 · Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
TrattatoTitolo IV

Art. 92

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Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
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