Trattato›Titolo IV
Art. 87
120 / 946Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-87
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-87