Art. 79 · Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
TrattatoTitolo II

Art. 79

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Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-79 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
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