Art. 75 · Libertà professionale e diritto di lavorare
TrattatoTitolo II

Art. 75

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Libertà professionale e diritto di lavorare

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-75 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
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