Art. 72 · Libertà di riunione e di associazione
TrattatoTitolo II

Art. 72

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Libertà di riunione e di associazione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-72 Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
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