Art. 69 · Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
TrattatoTitolo II

Art. 69

84 / 946

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-69 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-69