Art. 50 · Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
TrattatoTitolo VI

Art. 50

212 / 946

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-50 Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione 1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. 2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorchè delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto dì accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti. 4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.
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