Trattato›Capo II
Art. 43
155 / 946Clausola di solidarietà
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-43
Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a)-- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
-- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
-- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-43