Art. 43 · Clausola di solidarietà
TrattatoCapo II

Art. 43

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Clausola di solidarietà

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-43 Clausola di solidarietà 1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a)-- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; -- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; -- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. 2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.
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