Trattato›Titolo VII
Art. 429
243 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-429
1. Fatto salvo l' del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-429