Art. 426
TrattatoTitolo VII

Art. 426

240 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-426 In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.
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