Art. 413
TrattatoSez. 4

Art. 413

357 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-413 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
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