Art. 412
TrattatoSez. 4

Art. 412

356 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-412 1. La legge europea stabilisce: a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti; b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili. La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti. 2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti. 3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.
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