Trattato›Sez. 4
Art. 400
352 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-400
1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:
a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;
b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;
c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).
2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-400