Art. 400
TrattatoSez. 4

Art. 400

352 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-400 1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano: a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio; b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti; c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b). 2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.
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