Trattato›Sez. 4
Art. 399
351 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-399
1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorchè esercitano funzioni amministrative.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-399