Trattato›Sez. 3
Art. 394
321 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-394
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-394