Trattato
Art. 392
70 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-392
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione.
Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
Storico versioni
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