Art. 390
Trattato

Art. 390

68 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-390 I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-390